La Corte di Giustizia delimita la portata della nullità antitrust: colpisce l'intesa, non i contratti a valle stipulati da terzi estranei. Ma la partita non è chiusa: si sposta sul terreno della prova e dei vizi contrattuali interni.
Le sanzioni per la manipolazione dell'Euribor da parte del panel di banche hanno alimentato, negli anni, un filone di contenzioso ricorrente: se il tasso di riferimento è stato alterato da un'intesa vietata, il mutuo che a quel tasso è indicizzato è nullo? La tesi attorea più aggressiva sosteneva la nullità radicale della clausola di indicizzazione, se non dell'intero contratto, per contrarietà all'art. 101 TFUE.
La Corte di Giustizia, con la pronuncia del 3 settembre 2026 nella causa C-60/25, chiude la porta a questa scorciatoia e riporta la questione sui binari, più impegnativi ma più solidi, del diritto nazionale.
Il principio è netto: la nullità di pieno diritto prevista per le intese vietate colpisce esclusivamente le clausole dell'accordo illecito tra le banche del panel. Non si estende ai contratti stipulati a valle da soggetti terzi estranei all'intesa, quali sono i mutuatari e, nella generalità dei casi, le stesse banche eroganti non partecipanti alla manipolazione.
La nullità di pieno diritto non si estende ai contratti adottati sulla base di un accordo ricadente sotto l'articolo 101 TFUE.
Spetta quindi ai giudici nazionali valutare le conseguenze dell'alterazione del parametro sui singoli contratti, secondo le categorie del diritto interno: per l'Italia, gli artt. 1346 e seguenti sui requisiti dell'oggetto e l'art. 1418 c.c. sulle cause di nullità.
La pronuncia non è una vittoria totale del sistema bancario, come qualche primo commento potrebbe far pensare. Restano aperte, e anzi escono rafforzate nella loro centralità, due strade:
Dopo questa pronuncia, il baricentro delle cause sui mutui indicizzati Euribor si sposta decisamente sul piano tecnico-probatorio, cioè sul terreno della perizia. Non basterà più allegare le decisioni sanzionatorie della Commissione: servirà un lavoro econometrico che confronti l'andamento dell'Euribor nel periodo di manipolazione accertata con i benchmark alternativi, quantifichi lo scostamento e lo traduca in maggiori interessi pagati sul singolo piano di ammortamento.
In parallelo, la verifica di determinatezza della clausola resta un passaggio obbligato: divisore applicato (360 o 365), tenore della rilevazione (puntuale o media mese), arrotondamenti. Sono dettagli che, nei conteggi, valgono spesso più della questione di principio.
La CGUE ha tolto dal tavolo l'argomento della nullità automatica, ma ha implicitamente indicato dove si vincono queste cause: sulla qualità della prova tecnica. Per chi difende mutuatari e imprese, la scelta del consulente e l'impostazione dei quesiti diventano il vero atto strategico del giudizio.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale. Gli estremi del provvedimento sono riportati come pubblicati dalla fonte citata; i dati personali eventualmente presenti nei provvedimenti sono trattati in forma anonimizzata. Per un'analisi del caso concreto: servizio CTP e consulenza tecnica.
Eseguiamo la verifica di determinatezza della clausola e il ricalcolo econometrico dello scostamento, con perizia utilizzabile in giudizio.